Dal consenso al dissenso: il punto cieco della riforma sulla violenza sessuale
Ho
atteso prima di scrivere. Come sempre ho preferito lasciar sedimentare certe
sensazioni che, a caldo (e come è normale che sia quando alcune questioni ci
toccano da vicino), erano emerse con forza dentro di me e stavano già iniziando
a fuoriuscire. Quindi, ho atteso e ho letto. Sono andata a riprendere la
"Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza
sessuale e di libera manifestazione del consenso" (le virgolette sono
d'obbligo) di novembre 2025 e poi ho letto la "proposta di testo unificato
dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della
seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel
dibattito" della Presidente Bongiorno. Togliendo di mezzo i pensieri a
caldo, la mia reazione è stata di disorientamento verso quello che veniva
riportato dal dibattito pubblico e verso la modifica in corso. E da qui il
bisogno di andare un po' più a fondo (per quanto possibile, sempre con l'occhio
da cittadina, sempre tenendo presente che questi temi mi -e ci- riguardano
tutte e tutti) per cercare cosa diceva la modifica e cosa spostava sul piano
etico e morale.
Il
testo di novembre era chiaro: "chiunque compie atti sessuali in assenza
del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione
da sei a dodici anni (…). Il consenso deve essere libero, attuale e può essere
revocato in qualsiasi momento (...) Il consenso non può ritenersi validamente
prestato quando la persona si trovi in condizioni di inferiorità fisica o
psichica, anche temporanea, o quando sia indotto con violenza, minaccia, abuso
di autorità o inganno". La modifica cambia il punto d'osservazione:
"Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della
stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è
punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto
sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in
cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona
anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità
della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il
proprio dissenso". Introducendo il dissenso è come dire che il corpo è
disponibile finché non si oppone. E qui si riportano al centro le domande su
come il dissenso sia stato espresso, su quanto fosse riconoscibile, come e
quanto avrebbe potuto essere manifestato diversamente. Si ritorna al
comportamento di chi ha subito, di chi è stato sopraffatto, violato. E allora
anche se non si stanno (esplicitamente) cancellando le tutele, non si sta
(esplicitamente) legittimando la violenza, bisogna riconoscere che, senza alcun
dubbio, siamo davvero davanti a un arretramento culturale, sociale e politico e
questo è pericoloso soprattutto in un contesto, come il nostro italiano, ancora
profondamente asimmetrico. Sembra che si voglia creare, di nuovo, una zona
grigia però siamo arrivati a un punto che proprio su questo tavolo si gioca la
parte più importante della discussione che riguarda, lo ripeto, tutte e tutti,
senza distinzione politica o religiosa tanto meno sessuale.
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