23/01/26

Dal consenso al dissenso: il punto cieco della riforma sulla violenza sessuale


Ho atteso prima di scrivere. Come sempre ho preferito lasciar sedimentare certe sensazioni che, a caldo (e come è normale che sia quando alcune questioni ci toccano da vicino), erano emerse con forza dentro di me e stavano già iniziando a fuoriuscire. Quindi, ho atteso e ho letto. Sono andata a riprendere la "Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso" (le virgolette sono d'obbligo) di novembre 2025 e poi ho letto la "proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito" della Presidente Bongiorno. Togliendo di mezzo i pensieri a caldo, la mia reazione è stata di disorientamento verso quello che veniva riportato dal dibattito pubblico e verso la modifica in corso. E da qui il bisogno di andare un po' più a fondo (per quanto possibile, sempre con l'occhio da cittadina, sempre tenendo presente che questi temi mi -e ci- riguardano tutte e tutti) per cercare cosa diceva la modifica e cosa spostava sul piano etico e morale.



Il testo di novembre era chiaro: "chiunque compie atti sessuali in assenza del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione da sei a dodici anni (…). Il consenso deve essere libero, attuale e può essere revocato in qualsiasi momento (...) Il consenso non può ritenersi validamente prestato quando la persona si trovi in condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche temporanea, o quando sia indotto con violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno". La modifica cambia il punto d'osservazione: "Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso". Introducendo il dissenso è come dire che il corpo è disponibile finché non si oppone. E qui si riportano al centro le domande su come il dissenso sia stato espresso, su quanto fosse riconoscibile, come e quanto avrebbe potuto essere manifestato diversamente. Si ritorna al comportamento di chi ha subito, di chi è stato sopraffatto, violato. E allora anche se non si stanno (esplicitamente) cancellando le tutele, non si sta (esplicitamente) legittimando la violenza, bisogna riconoscere che, senza alcun dubbio, siamo davvero davanti a un arretramento culturale, sociale e politico e questo è pericoloso soprattutto in un contesto, come il nostro italiano, ancora profondamente asimmetrico. Sembra che si voglia creare, di nuovo, una zona grigia però siamo arrivati a un punto che proprio su questo tavolo si gioca la parte più importante della discussione che riguarda, lo ripeto, tutte e tutti, senza distinzione politica o religiosa tanto meno sessuale.


Aggiornamento. Aprile 2026

Nelle ultime ore il dibattito sul disegno di legge in materia di violenza sessuale ha registrato un nuovo passaggio che conferma, più che risolvere, il punto cieco già evidenziato: lo slittamento dal consenso al dissenso non è solo una scelta lessicale, ma un terreno di scontro politico ancora aperto.

Il testo, infatti, risulta al momento impantanato al Senato, dove la proposta di riformulazione promossa dalla senatrice Giulia Bongiorno, centrata sull’idea di “dissenso”, non ha trovato una convergenza né con le opposizioni né con una parte significativa del mondo dei centri antiviolenza. Nel tentativo di sbloccare l’impasse, è stata avanzata l’ipotesi di un comitato ristretto per scrivere un nuovo testo che provi ad avvicinare le varie posizioni tra maggioranza e opposizione, alla luce degli spunti emersi dalle ultime audizioni e per superare i nodi tecnici e il nodo politico, cioè il principio del consenso a un atto sessuale”. Questo è il segnale evidente di una difficoltà politica che riguarda non solo i contenuti, ma la tenuta stessa dell’impianto normativo.

Il nodo resta esattamente quello già emerso nei mesi scorsi: da un lato, il testo approvato alla Camera che introduceva esplicitamente il “consenso libero e attuale” come criterio centrale; dall’altro, la riformulazione successiva che sposta il baricentro sull’assenza di dissenso, cioè sulla manifestazione di un “no”. Nel passaggio dal consenso al dissenso si produce infatti una torsione giuridica e culturale: il focus non è più sulla presenza attiva di una volontà, ma sulla prova della sua negazione. È uno spostamento che, come già osservato, rischia di ridefinire implicitamente il corpo come spazio di disponibilità fino a prova contraria. 

La richiesta, che continua ad essere avanzata da più parti è di tornare a una formulazione centrata sul consenso, anche in coerenza con gli standard internazionali. Nel momento in cui si discute se sia necessario un “sì” o sufficiente un “no”, ciò che resta fuori campo è la questione più radicale ovvero la voce delle donne coinvolte, il loro spazio, le modalità di discussione e di parola, e con quali condizioni di possibilità. E su questo non si può scendere a compromessi.


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