Ho
atteso prima di scrivere. Come sempre ho preferito lasciar sedimentare certe
sensazioni che, a caldo (e come è normale che sia quando alcune questioni ci
toccano da vicino), erano emerse con forza dentro di me e stavano già iniziando
a fuoriuscire. Quindi, ho atteso e ho letto. Sono andata a riprendere la
"Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza
sessuale e di libera manifestazione del consenso" (le virgolette sono
d'obbligo) di novembre 2025 e poi ho letto la "proposta di testo unificato
dei disegni di legge in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della
seduta odierna), che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel
dibattito" della Presidente Bongiorno. Togliendo di mezzo i pensieri a
caldo, la mia reazione è stata di disorientamento verso quello che veniva
riportato dal dibattito pubblico e verso la modifica in corso. E da qui il
bisogno di andare un po' più a fondo (per quanto possibile, sempre con l'occhio
da cittadina, sempre tenendo presente che questi temi mi -e ci- riguardano
tutte e tutti) per cercare cosa diceva la modifica e cosa spostava sul piano
etico e morale.
Il
testo di novembre era chiaro: "chiunque compie atti sessuali in assenza
del consenso libero e attuale della persona offesa è punito con la reclusione
da sei a dodici anni (…). Il consenso deve essere libero, attuale e può essere
revocato in qualsiasi momento (...) Il consenso non può ritenersi validamente
prestato quando la persona si trovi in condizioni di inferiorità fisica o
psichica, anche temporanea, o quando sia indotto con violenza, minaccia, abuso
di autorità o inganno". La modifica cambia il punto d'osservazione:
"Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della
stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è
punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La volontà contraria all’atto
sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in
cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona
anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità
della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il
proprio dissenso". Introducendo il dissenso è come dire che il corpo è
disponibile finché non si oppone. E qui si riportano al centro le domande su
come il dissenso sia stato espresso, su quanto fosse riconoscibile, come e
quanto avrebbe potuto essere manifestato diversamente. Si ritorna al
comportamento di chi ha subito, di chi è stato sopraffatto, violato. E allora
anche se non si stanno (esplicitamente) cancellando le tutele, non si sta
(esplicitamente) legittimando la violenza, bisogna riconoscere che, senza alcun
dubbio, siamo davvero davanti a un arretramento culturale, sociale e politico e
questo è pericoloso soprattutto in un contesto, come il nostro italiano, ancora
profondamente asimmetrico. Sembra che si voglia creare, di nuovo, una zona
grigia però siamo arrivati a un punto che proprio su questo tavolo si gioca la
parte più importante della discussione che riguarda, lo ripeto, tutte e tutti,
senza distinzione politica o religiosa tanto meno sessuale.
Aggiornamento. Aprile 2026
Nelle ultime ore il dibattito sul disegno di legge in materia di violenza sessuale ha registrato un nuovo passaggio che conferma, più che risolvere, il punto cieco già evidenziato: lo slittamento dal consenso al dissenso non è solo una scelta lessicale, ma un terreno di scontro politico ancora aperto.
Il testo, infatti, risulta al momento impantanato al Senato, dove la proposta di riformulazione promossa dalla senatrice Giulia Bongiorno, centrata sull’idea di “dissenso”, non ha trovato una convergenza né con le opposizioni né con una parte significativa del mondo dei centri antiviolenza. Nel tentativo di sbloccare l’impasse, è stata avanzata l’ipotesi di un comitato ristretto per “scrivere un nuovo testo che provi ad avvicinare le varie posizioni tra maggioranza e opposizione, alla luce degli spunti emersi dalle ultime audizioni e per superare i nodi tecnici e il nodo politico, cioè il principio del consenso a un atto sessuale”. Questo è il segnale evidente di una difficoltà politica che riguarda non solo i contenuti, ma la tenuta stessa dell’impianto normativo.
Il nodo resta esattamente quello già emerso nei mesi scorsi: da un lato, il testo approvato alla Camera che introduceva esplicitamente il “consenso libero e attuale” come criterio centrale; dall’altro, la riformulazione successiva che sposta il baricentro sull’assenza di dissenso, cioè sulla manifestazione di un “no”. Nel passaggio dal consenso al dissenso si produce infatti una torsione giuridica e culturale: il focus non è più sulla presenza attiva di una volontà, ma sulla prova della sua negazione. È uno spostamento che, come già osservato, rischia di ridefinire implicitamente il corpo come spazio di disponibilità fino a prova contraria.
La richiesta, che continua ad essere avanzata da più parti è di tornare a una formulazione centrata sul consenso, anche in coerenza con gli standard internazionali. Nel momento in cui si discute se sia necessario un “sì” o sufficiente un “no”, ciò che resta fuori campo è la questione più radicale ovvero la voce delle donne coinvolte, il loro spazio, le modalità di discussione e di parola, e con quali condizioni di possibilità. E su questo non si può scendere a compromessi.